In relazione alla recente pubblicazione delle FAQ sul DPCM del 26 aprile di cui abbiamo parlato qui come era prevedibile, norme più restrittive sono state decise a livello regionale.

In Abruzzo la situazione appare ancora più frammentata, infatti nel sito della Regione Abruzzo troviamo scritto quanto segue, in merito agli spostamenti:

Evitare gli spostamenti

Sia in entrata che in uscita dai comuni dove si è domiciliati, nonché all’interno degli stessi, alle persone si chiede di spostarsi solo per:

  • comprovate esigenze lavorative;
  • assoluta urgenza (“per trasferimenti in comune diverso”, come previsto dall’art. 1, comma 1, lettera b) del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020); 
  • situazione di necessità (per spostamenti all’interno dello stesso comune o che rivestono carattere di quotidianità o che, comunque, siano effettuati abitualmente in ragione della brevità delle distanze da percorrere); 
  • motivi di salute.

La persona che si sposta per una delle ragioni sopra indicate, attesta il motivo  attraverso una AUTODICHIARAZIONE – modificata sulla base delle nuove disposizioni introdotte dal Dpcm 22 marzo 2020 – che potrà essere resa anche seduta stante attraverso la compilazione di moduli forniti dalle forze di polizia.

La sanzione per chi viola le limitazioni agli spostamenti è quella indicata dal Dpcm 8 marzo 2020 (articolo 650 del Codice penale: inosservanza di un provvedimento di un’autorità), salvo che non si possa configurare un’ipotesi più grave.

Per maggiori informazioni sugli spostamenti è possibile consultare le F.A.Q. messe a disposizione dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il link diretto alle FAQ ufficiali relative al DPCM del 26 aprile sembrano promettere libertà di spostamenti, ma in realtà tale possibilità è vincolata a possibili restrizioni emesse dai singoli Comuni.

Del resto, l’ordinanza 52 precedentemente emanata contiene questo passaggio:

…che sono consentiti all’interno della Regione Abruzzo, ai residenti o con domicilio nel territorio regionale, allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale, per le seguenti attività sportive: trekking, parapendio in singolo, ciclismo, (bicicletta e mountain bike), bocce, canottaggio individuale, canoa kayak individuale, windsurf, barca a vela, atletica leggera svolta in forma individuale, golf, sport rotellistici, pesca sportiva di superficie e subacquea, sport equestri non di squadra, tennis singolo, tennis a volo singolo e badminton singolo, tiro con l’arco, tiro a segno, tiro sportivo con armi da fuoco lunghe e corte, da lancio, aria compressa (tiro al volo, tiro al piattello, tiro dinamico e statico) praticato nei campi da tiro, tiro sportivo da caccia (tiro di campagna, english traing sport, tiro a palla, tiro con l’arco da caccia, field target), sport motociclistico, go kart, arrampicata in falesia o esterno – purché siano mantenute le distanze di sicurezza tra l’arrampicatore ed il compagno di sicura. Per le citate attività sportive è vietato avvalersi delle strutture ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce;

Riportiamo qui l’ordinanza nella sua interezza:

Download (PDF, 369KB)

E’ quindi necessario rivolgersi alle singole amministrazioni comunali per verificare la possibilità di spostamento per attività in montagna.

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