Le recenti abbondanti, quasi incredibili, nevicate in diverse aree dell’appennino hanno riaperto il dibattito sulla responsabilità personale nelle attività in montagna.

E’ di questi giorni l’ordinanza del Comune di Ovindoli che vieta la pratica dello scialpinismo su tutto il territorio comunale; e quello di Roccaraso l’ha seguito a breve

Nel dettaglio questi provvedimenti traggono la loro forza dai bollettini Meteomont che, quasi ovunque, hanno innalzato il rischio valanghe nei giorni scorsi fino al livello 4 (Forte) su 5, mentre oggi è già sul livello 3:

Per capire come leggere un bollettino, potete utilizzare la nostra apposita guida.
In un periodo storico in cui è comunque difficile l’accesso alle attività ricreative in montagna a causa delle limitazioni fissate dai DPCM per la prevenzione della diffusione del Covid-19, gli appassionati hanno ben poche occasioni per vivere le proprie passioni, e queste delibere rappresentano un ulteriore beffa per chi vede sfumare la possibilità di godere appieno della tanta neve caduta in questi giorni.
In Val D’Aosta ci ha pensato l’associazione delle Guide Alpine Valdostane, con una clamorosa operazione di lobbying nei confronti della Regione VDA, a vietare l’attività scialpinistica, anche con ciaspole, indipendentemente dalle condizioni nivologiche, in assenza di una Guida Alpina.
Riportiamo di seguito il testo dell’ordinanza integrale:
Prot. n. 89 Ovindoli, lì 05.01.2021
ORDINANZA N. 01/2021 OGGETTO: ISTITUZIONE DIVIETO TEMPORANEO PRATICA ATTIVITA’ ALPINISTICHE, SCI FUORIPISTA ED ESCURSIONI PER PERICOLO VALANGHE.IL SINDACO
PREMESSO che nelle scorse ore il Comune di Ovindoli è stato interessato da condizioni meteorologiche avverse; VISTI:- il Bollettino valanghe emesso da “Meteomont – Servizio Nazionale di previsione neve e valanghe” in data 04/01/2021 e recante “grado di pericolo: da moderato 2 a marcato 3” ; – l’Avviso di condizioni meteorologiche avverse n. 21003 PROT. PRE/ 00217 del 04.01.2021 emesso dal Dipartimento della Protezione Civile Nazionale;
RILEVATO che a causa delle abbondanti precipitazioni nevose degli ultimi giorni si sono creati accumuli irregolari e instabili di manti nevosi sia sul Monte Magnola, sia sugli altri pendii ricadenti nel territorio comunale;VISTO il D.P.C.M. del 3 novembre 2020 ed in particolare l’art 1, comma 9, lett. oo;
RILEVATA la criticità e imprevedibilità delle attuali condizioni meteorologiche, che possono arrecare rischi per l’incolumità pubblica non fronteggiabili con i mezzi ordinari dell’ordinamento, per l’estensione e la peculiarità degli impianti sciistici;
RITENUTO, pertanto, di adottare in via precauzionale misure adeguate a prevenire pericoli per la pubblica incolumità;RAVVISATA l’urgenza di provvedere in merito;
ACCERTATO che si rende necessario vietare per un periodo limitato le attività alpinistiche e lo sci fuoripista su tutto il territorio comunale;VISTI:- Il D.Lgs. 2 gennaio 2018 e ss.mm.ii.;- La Legge n. 241/90;- Gli artt. 50, comma 4 e 54 del D.Lgs. n. 267/2000; – La L.R. n. 16 del 29/03/1994;- La L.R. n. 24 del 08/03/2005;
VISTO altresì il Decreto del Ministero dell’Interno del 05/08/2008, recante “Incolumità Pubblica e sicurezza urbana definizione ed ambiti di applicazione”;
O R D I N A- IL DIVIETO DI PRATICARE ATTIVITA’ ALPINISTICHE, SCI FUORIPISTA ED ESCURSIONI IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE DALLA DATA ODIERNA E SINO ALLA REVOCA DELLA PRESENTE ORDINANZA;- ALLA SOCIETA’ MONTE MAGNOLA IMPIANTI SRL L’ATTUAZIONE DI TUTTE LE DISPOSIZIONI ATTINENTI LA SICUREZZA SULLE PISTE, COME DA APPOSITO PIANO, CON PARTICOLARE RIGUARDO AI VERSANTI PIU’ ACCLIVI DA MONTE PIDOCCHIO A MONTE MAGNOLA.
RACCOMANDA
Alle Forze dell’Ordine in Servizio nella stagione sciistica, all’ufficio Polizia Locale e a tutti gli altri agenti di P.S. di vigilare sull’esecuzione della presente ordinanza.
DISPONE ALTRESI’
di trasmettere copia della presente ordinanza:- alla Prefettura de L’Aquila;- all’Ufficio Polizia Municipale per l’adeguata pubblicita’ mediante la sua pubblicazione all’Albo Pretorio on line nonche’ nei consueti modi di diffusione;- alla stazione dei Carabinieri di Ovindoli;- alla Polizia di Stato;- ai Carabinieri Forestali;- alla Soc. Monte Magnola Impianti S.r.l.Si avverte che contro la presente Ordinanza chiunque ne abbia interesse, potrà ricorrere per motivi di legittimità entro 60 giorni dalla pubblicazione al Tribunale Amministrativo Regionale di L’Aquila, oppure potrà attivare il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione della presente.A norma del Capo II della legge 241/1990 s.m.i., responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore di Polizia Locale, Ten. Giuseppe FegatilliOvindoli, lì 05.01.2021
IL SINDACO F.to Dott. Angelo Simone Angelosante
Gli impianti di risalita sono ancora fermi, nonostante la promessa che sarebbero stati riaperti il 7 gennaio, e questo riduce moltissimo il bacino di utenza dei vari comprensori sciistici. Ma con queste ordinanze si vieta la libera frequentazione, senza il ricorso ad alcun impianto, delle areee comunali innevate, sia per una ciaspolata in pianura, sia per una discesa scialpinistica di un canale ripido. L’assenza di un discrimine è ovviamente figlia della libertà di interpretazione e di fruizione dell’ambiente innevato.
Il CAI, da sempre, porta avanti il concetto di responsabilità personale nella pratica delle attività in montagna, invernali o meno, al netto di direttive specifiche per rischio di dissesto idrogeologico emesse dalla Protezione Civile. La responsabilità, nelle attività comunque soggette ad un certo grado di rischio, deve essere personale; fermo restando il diritto al soccorso in caso di emergenza. La valutazione del grado di rischio deve essere personale, tramite gli strumenti a disposizione, e la scelta del terreno di azione deve tenerne conto.
Non è possibile mettere sullo stesso piano, vietandole, la pratica dello scialpinismo, una tranquilla ciaspolata in pianura, una scalata su ghiaccio, etc. etc.
Si ricorda che l’ordinanza DPCM del 12 agosto 2019, la direttiva valanghe, discrimina fra bollettini di pericolosità (bollettini Meteomont o AINEVA) e bollettini rischio valanghe realizzati dal Centri Funzionali; i bollettini Meteomont servono da guida per i frequentatori della montagna che, appunto, dopo adeguata valutazione, decidono di frequentare l’ambiente innevato a proprio rischio e pericolo.
I bollettini rischio valanghe realizzati dai Centri Funzionali invece allertano la popolazione di eventuali rischi in aree antropizzate, ed è legittimo, da parte delle autorità comunali, intervenire a seguito di queste valutazioni.
Queste delibere, che vietano la frequentazione della montagna in base ai bollettini di pericolo Meteomont sembrano in aperto contrasto con la direttiva sopra citata.
Sembra che i DPCM anti covid19 siano utilizzati un po ovunque dalle amministrazioni locali per inasprire ancora di più le normative eccessivamente cautelative nei confronti dei praticanti delle attività alpinistiche e scialpinistiche, e quelli citati sono bruttissimi precedenti che vanno disinnescati al più presto.
Aggiornamento
Mentre scrivevamo queste righe, altri comuni, dopo Ovindoli e Roccaraso, si sono aggiunti all’elenco dei “proibizionisti”, Farindola e Rocca di Cambio. A Farindola, in particolare, viene inibito l’accesso, anche a piedi, a tutto il territorio comunale sopra i 1000 m!!

