Il presente editoriale non vuole essere un testo giuridico, ma presentare un’opinione personale su una materia vasta, tecnica e particolarmente delicata.

Un articolo pubblicato qualche giorno fa su un noto sito che si occupa di montagna offre lo spunto per fare alcuni riflessioni non sempre scontate in merito ad una questione come quella della responsabilità giuridica durante le escursioni.

Il tema della responsabilità giuridica (civile e penale) nel mondo dell’accompagnamento outdoor nel corso degli ultimi anni sta assumendo una crescente importanza a causa dell’aumento degli incidenti conseguenza del fatto che sempre più persone si stanno avvicinando a questo tipo di attività.

Le idee in merito si direbbe sono “poche e confuse”, purtroppo anche in ambienti che solitamente consideriamo “qualificati”.

Con l’idea di dare qualche chiarimento a chi si approccia per la prima volta alle uscite di gruppo, ho pensato di condividere i risultati di alcune mie ricerche sull’argomento dettate dalla mia curiosità e dalla mia professione in quanto guida Aigae (Er 366, potete trovarmi quì).

Leggendo le varie sentenze che sono state emanate nel corso degli ultimi anni da diversi tribunali si capisce chiaramente che il concetto base che ha mosso i giudici è quello dell’affidamento che gli accompagnati hanno nei confronti della guida che sia essa certificata (Guide Alpine, Accompagnatori di Media Montagna, Aigae, Cai, guide parco, ecc.) o semplicemente nei confronti di chi si é presentato come tale.

Come da più parti ricordato la guida non è colui che si limita a svolgere un ruolo meramente operativo (es., raccogliere le iscrizioni, prenotare il pullman, ecc…), bensì é colui che conosce il sentiero, é l’esperto che ha capacità tecniche superiori a quelle dei partecipanti (si spera) e assume la direzione della gita.

In sostanza, si considera GUIDA colui che conduce il gruppo e a cui l’accompagnato si appoggia per sopperire alla propria inesperienza e insufficienza di preparazione e a quella parte di rischio intrinseco in una escursione.

Parlando di responsabilità giuridica della guida che solitamente è iscritta ad un albo o quantomeno dovrebbe, é evidente che ha più responsabilità del capo-gita non qualificato al quale non si potranno ovviamente attribuire le medesime capacità di un professionista. Questo vale anche per tutti i vari accompagnatori domenicali, volontari, prolocali ecc…dei gruppi informali che organizzano escursioni “in amicizia” con la dicitura “ognuno è responsabile per sé“.

Questo perché, contrariamente al comune sentire, essere volontari non significa essere esonerati dalla responsabilità civile o penale, in quanto tale responsabilità è creata di per sé dall’affidamento che l’accompagnato fa sulla persona e sulle competenze.

“Ognuno è responsabile per se”… come dire… ecco in parole semplici … non è vero!

Purtroppo sempre più spesso noi come guide, vediamo apparire in internet promozioni per mezzo di volantini e/o locandine con la suddetta dicitura. Questa moda per noi guide professioniste oltre ad essere un problema sempre più grande (non voglio toccare il fiscale), è sempre più un problema che per inciso si riflette, almeno in alcune regioni normate, nell’art. 348 c.p.

Leggendo le sentenze, si capisce chiaramente che il concetto base che ha mosso i giudici nelle ultime sentenze è quello dell’affidamento che gli accompagnati hanno nei confronti della guida che sia essa certificata (Aigae, Cai, ecc.) o semplicemente nei confronti di chi si é presentato come qualificato ad accompagnare (Ciao ragazzi sono Andrea, la vs guida per oggi,…….sono anni che giro per questi boschi ecc……).

Ma perché queste sentenze? Quali sono i parametri che stanno muovendo in dettaglio i giudici?

1- l’affidamento: principio fondamentale del ns diritto è che la legge punta a tutelare i soggetti deboli ed in montagna i soggetti deboli, sono gli “inesperti”; (accompagnati). Se va tutto bene, nessuno andrà mai a vedere cosa ha detto/fatto la guida e perchè. Altrimenti……

2 – chi si può definire esperto? Gli esperti sono innanzitutto i professionisti, cioè guide abilitate ed iscritte all’albo di riferimento che sia esso GA, Cai, Aigae o altro, che seguono tutti i doveri formativi e aggiungo io anche etico/morali, stabiliti dai rispettivi ordini (art. 2229 cc).

Non sono comunque tutte “rose e fiori” tutti obblighi e niente diritti. Ricordo a tutti i partecipanti alle escursioni, ciaspolate ecc. organizzate e condotte da una guida ufficiale o meno, che gli accompagnati hanno l’obbligo di partecipare con diligenza alla gita, di ascoltare e seguire le indicazioni della guida e di essere collaborativi, in quanto si è legati alla guida da un dovere di subordinazione, e ciò perché il capo-gita e/o guida assume una posizione di garanzia nei vostri confronti.

Il mancato rispetto dell’obbligo di collaborazione, fa diminuire e di molto la responsabilità della guida nei confronti degli accompagnati che non rispettano le indicazioni fornite, fino alla decadenza della stessa, come ben evidenziato anche dalla modulistica che il Cai rilascia prima delle escursioni e dall’art. 1227 c.c., comma a.

In sostanza l’accompagnato che non rispetta le indicazioni in caso di incidente comporta un concorso di responsabilità come sancito nuovamente dalla sentenza Cass. Civ. Sez. Unite 21.11.2011 n. 24406 .

Dunque cari amici “accompagnatori domenicali/volontari/prolocali ecc.” se dobbiamo farci carico di responsabilità anche penali è opportuno che l’attività si svolga in maniera trasparente e in regola con il fisco e con la legge Italiana.

Ps: non sono un avvocato per cui, coloro che masticano la materia meglio di me perdonino errori ed approssimazioni; ma Vi invito a sottolinearli e portarli alla mia conoscenza, in modo da correggermi e migliorarmi.

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